LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN IRAN
La Limited Liability Company
La costituzione di una Limited Liability Company richiede la presenza di almeno due soci.
La Legge non prevede un capitale sociale minimo, è tuttavia richiesto che al momento della costituzione i soci assumano l’impegno di versare quanto dichiarato come capitale della società.
Il Consiglio d’Amministrazione deve essere composto da almeno due soggetti, uno facente le funzioni di presidente e l’altro di vice-presidente.
La Joint Stock Private Company
La Joint Stock Private Company richiede la presenza di almeno tre soci, che possono essere anche persone giuridiche. Va sottolineato che, a prescindere dalla denominazione che sembra richiamare la S.P.A. italiana, la società per azioni iraniana è caratterizzata da una struttura leggera.
Il capitale sociale minimo previsto dalla legge è di Rial 1.000.000,00, il 35% del quale deve essere versato al momento della costituzione.
Il Board societario deve essere composto da almeno due soggetti ed anche in questo caso uno di questi dovrà ricoprire le funzioni di presidente e l’altro di vice-presidente. È tuttavia preferibile prevedere per statuto la presenza di tre amministratori.
Aspetti Fiscali
Per quanto riguarda i profili fiscali, gli utili societari sono normalmente sottoposti ad un’aliquota del 25%.
Preme sottolineare, tuttavia, che in Iran sono previste numerose ipotesi di esenzione fiscale, sia in ragione della località in cui si opera sia in ragione del prodotto lavorato. Una di tali ipotesi è rappresentata dalle aziende che operano nelle Free Trade Zones (FTZ) - i porti franchi iraniani - e nelle Special Economic Zones (SEZ).
Le FTZ sono collocate nei punti strategici del Paese e precisamente nelle isole di Kish e di Qeshm, ad Aras, Arvand, Anzalì, Chabahar e Makou. Il sistema delle FTZ prevede forme di esenzione fiscale dall’aliquota societaria fino al 100%, per un periodo della durata di 20 anni.
Un ampio numero di SEZ, dislocate in tutto il Paese, consente invece di beneficiare di esenzioni differenziate per periodi compresi tra 7 ed i 13 anni.
La FIPPA
Con l’emanazione della legge FIPPA (Foreign Investments Promotion and Protection Act) del 2002, il Governo iraniano ha previsto forme di tutela speciali per quegli investimenti esteri che presentino determinate caratteristiche.
Le forme di tutela previste dalla FIPPA consentono allo straniero di godere di numerosi benefici, tra i quali si segnalano i seguenti: l’ottenimento di un giusto compenso in caso di nazionalizzazione del proprio investimento; il rimpatrio in valuta pregiata dei profitti della società costituita; il rilascio di un visto di ingresso nel Paese a lungo termine; la possibilità di ricorrere ad un tribunale non-iraniano per la risoluzione di controversie, in presenza di un trattato bilaterale di protezione degli investimenti tra l’Iran ed il paese dell’investitore estero. A questo proposito, va sottolineato che nel 1999 è stato siglato tra il Governo italiano e quello iraniano un accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, entrato in vigore nel 2003.
Il godimento dei benefici previsti dalla Legge FIPPA è necessariamente sottoposto all’ottenimento da parte dell’investitore di una licenza governativa.
Tale licenza viene rilasciata dall’Agenzia statale per la promozione degli investimenti stranieri (OIETAI), ed è subordinata alla verifica di parametri attinenti alle caratteristiche del capitale apportato in Iran, che può essere sia in conferimenti di denaro che in macchinari che in know-how.
Aspetti bancari
Le società di diritto iraniano, possedute interamente o parzialmente da soggetti stranieri, nonché le branch, possono divenire regolarmente titolari di conti correnti bancari. I conti sono aperti in valuta locale, ma è altresì garantita la possibilità di aprire conti correnti in Euro.
Un regolamento della Banca centrale iraniana, emanato recentemente, consente altresì alle aziende straniere non costituite nel Paese di poter aprire conti correnti locali.