Aspetti generali
Gli operatori economici italiani che decidano di espandere la propria rete commerciale in Iran, possono optare per la costituzione di un rapporto di agenzia con un importatore iraniano, rappresentando questa una delle vie preferibili per approcciare il mercato locale.
L’art. 656 del Codice civile della Repubblica Islamica definisce l’agenzia come quel contratto con il quale una parte incarica l’altra parte di tenere determinati comportamenti in qualità di suo rappresentante.
Tre sono le figure di agente tipizzate dall’ordinamento iraniano: quella del broker, ossia colui che agisce come intermediario tra le parti in una transazione; l’agente su commissione, ovvero colui che spende il proprio nome in rappresentanza del preponente; infine l’agente commerciale.
Premesso che la normativa iraniana non prevede che l’agente abbia specifici requisiti, è bene precisare che la licenza per importare merci dall’estero viene concessa solo a soggetti fisici o giuridici di nazionalità iraniana. Conseguentemente, a meno che l’operatore italiano non decida di costituire in Iran una propria società di diritto iraniano controllata da esso e che agisca come agente, vi è necessariamente l’obbligo di rivolgersi ad un agente di commercio iraniano.
Forme del contratto di agenzia
Il contratto di agenzia può assumere quattro forme diverse:
- speciale, quando all’agente è attribuito il compito di agire limitatamente al compimento di un determinato atto;
- generale quando l’agente può agire nei limiti del potere attribuitogli dal contratto;
- universale, quando i poteri dell’agente sono illimitati;
- con lo “star del credere” quando l’agente si assume la responsabilità nei confronti del preponente per il regolare adempimento dei terzi.
I doveri dell’agente, disciplinati dall’art. 666 ss., derivano principalmente dagli accordi dei contraenti.
Il rappresentante deve sempre adempiere nell’interesse del preponente ed è considerato responsabile delle perdite economiche nel caso in cui queste siano la conseguenza di suoi comportamenti. In ogni caso, l’agente è responsabile delle obbligazioni da lui assunte con un terzo al di fuori del proprio mandato. Inoltre, a norma dell’art. 668, il rappresentante è tenuto ad obblighi di informazione nei confronti del suo preponente.
Durata e scioglimento
La durata e lo scioglimento del contratto di agenzia sono sottoposte alla libera determinazione della volontà contrattuale.
Il recesso delle parti dal contratto di agenzia è ammesso in ogni momento senza addurre motivi, a meno che esso non preveda diversamente. È prevista inoltre la risoluzione del contratto per morte o incapacità di agire di uno dei contraenti (art. 678 c.c.).
A norma dell’art. 672 non è consentita la subagenzia, a meno che questa possibilità non sia stata prevista espressamente o implicitamente dalle parti.
Forma e contenuti
La Legge iraniana non prevede specifici requisiti formali per la conclusione del contratto, che quindi può avvenire verbalmente o per il compimento di atti concludenti. Tuttavia, è certamente preferibile la redazione di un contratto scritto, idoneo a regolare i dovere delle parti, soprattutto per quanto attiene l’uso delle licenze di importazione, che vengono rilasciate dalla Camera del Commercio, dell’Industria e delle Miniere su approvazione del Ministero del Commercio.
Il contratto che un’impresa si accinge a stipulare sarebbe opportuno chiarisse esplicitamente alcuni punti:
- la provvigione dell’agente, che altrimenti viene determinata in base alle usanze locali;
- l’obbligo dell’agente di concludere un’assicurazione, poiché non è obbligato a prestare garanzia per i beni che commercia;
- l’esclusività o meno dell’agente.
Inoltre, è consigliabile determinare esattamente nel contratto i tempi di durata del contratto facendo attenzione alla differenza fra il calendario occidentale e quello persiano.
E’ importante sottolineare che l’ordinamento iraniano tutela maggiormente la casa mandante rispetto all’agente e questo aspetto va sempre tenuto in considerazione posto che, ad esempio, gli ordinamenti dei paesi aderenti all’Unione Europea e di altri paesi, viceversa privilegiano e tutelano maggiormente l’agente rispetto alla casa mandante.
In particolare, ci si riferisce ai termini di preavviso, alle cause di scioglimento del contratto di agenzia, all’obbligo di corrispondere l’indennità di fine rapporto.
Certamente, allo stato attuale, la legge iraniana non contempla tutta questa serie di diritti a favore dell’agente, per cui conviene valutare, di volta in volta, se assoggettare il rapporto di agenzia alla legge iraniana od alla legge del paese di appartenenza della casa mandante od alla legge di un paese terzo.
Foro e legge applicabile
Un aspetto molto importante da considerare riguarda la previsione della scelta del Foro competente, ove sia inserita nel contratto di agenzia.
Infatti la Repubblica islamica dell’Iran non ha in essere convenzioni con molti paesi in materia di cooperazione ed assistenza giudiziaria, il che potrebbe porre qualche problema in materia di riconoscimento di decisioni adottate da autorità giudiziarie straniere (anche se, in base alla prassi, vi si riscontra un’attitudine a recepire sentenze emesse da giudici stranieri, purché non in contrasto con norme di ordine pubblico interno).
È preferibile quindi prevedere l’assoggettamento di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la casa mandante e l’agente al giudizio di un arbitro, in quanto l’Iran ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 su riconoscimento dei lodi arbitrali pronunciati all’estero. Bisognerà quindi predeterminare il luogo ove tenere il procedimento arbitrale, che può essere nel paese della casa mandante o in un paese terzo.